Art. 1
Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano la vita del Sodalizio
Artistico della
"Locandina d'Arte".
Art. 2
Tutte le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal momento
della costituzione
e successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Art. 3
Gli iscritti di codesto sodalizio, accettando il presente regolamento nel
momento dell'adesione alla
Locandina d'Arte, si impegnano a farlo rispettare scrupolosamente in tutte
le sue disposizioni,
segnalando tempestivamente al Consiglio Direttivo le eventuali inosservanze
che possano arrecare
danno al Sodalizio stesso.
Art. 4
La mancata segnalazione delle inosservanze causerà la sospensione sia
dell'Associato che ha commesso
l'inosservanza quanto di coloro che, pur a conoscenza, non ha provveduto alla
segnalazione.
Art. 5
I Soci Fondatori, all'atto della fondazione, provvedono alla nomina dei responsabili
della "Locandina d'Arte". Essi rimarranno in carica 5 (Cinque) anni,
sino alla prossima elezione da effettuarsi in sede di un'apposita Assemblea,
e sono rieleggibili.
Le cariche del Consiglio Direttivo hanno anch'essa durata quinquennale.
Art. 6
Le proposte delle cariche sociali dei singoli associati dovranno essere inoltrate
per iscritto al Consiglio
Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea.
Art. 7
Il Regolamento rimane in vigore per tutta la durata del sodalizio Artistico.
Esso può essere modificato nel rispetto di quanto previsto negli Atti
Costitutivi al Sodalizio e nello Statuto medesimo sulla base delle leggi vigenti,
su base di apposita delibera dei soci.
Per l'attuazione delle modifiche di cui allo Art. 7 dovranno essere osservate
le seguenti procedure:
a) richiesta scritta al Consiglio Direttivo, firmata almeno da dieci Soci,
con esclusione delle deleghe.
b). Accertamento, da parte del Consiglio Direttivo, della compatibilità
della richiesta con i fini e i principi
gestionali del Sodalizio Artistico, sanciti dagli atti costitutivi.
c). Convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare sulle modifiche giudicate
proponibili dal Consiglio Direttivo.
d). Le modifiche approntate dall'Assemblea dei Soci entreranno immediatamente
in vigore mediante
trascrizione sul "Libro Verbali".
e). Le modifiche dello Statuto, ove approvate, dovranno essere soggette a
registrazione.
f). Non sono Proponibili modifiche all"Art. 4 dello STATUTO.
Art. 8
Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Soci Fondatori, e anche i
soci eletti dall"Assemblea, secondo le disposizioni dello Statuto.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo non potrà in nessun caso assumere impegni eccedenti
le attività previste dagli atti costitutivi
e/o le disponibilità di cassa.
Resta inderogabilmente ogni assunzione di responsabilità di altri organi
e/o soci del Sodalizio Artistico.
Art. 10
Nel caso di contraddizioni riscontrabili tra gli atti costitutivi e successive
delibere degli organi del sodalizio, prevarranno le disposizioni dell"atto
costitutivo e saranno considerate nulle le delibere contrastanti le citate
disposizioni o eccedenti i limiti stabilite le disposizioni stesse.
Art. 11
E" facoltà degli organi del sodalizio di proporre è deliberare
modifiche della quota associativa annuale e fissare
l 'entità della quota per gli anni successivi.
È altresì facoltà degli organi del sodalizio Artistico
di fissare il termine per il rinnovo delle iscrizioni.
Art. 12
Nessuna delle attività sancite dallo Statuto può costituire
motivo d’ assunzione d’ impegni e di responsabilità per
i soci di misura eccedente e le disponibilità di cassa.
I relativi impegni e responsabilità, per la parte non coperta dalle
disponibilità effettive di cassa, si intendono a carico completo ed
esclusivo dei promotori e a loro titolo personale.
Art. 13
I soci hanno facoltà di allestire, promuovere e realizzare mostre ed
esposizioni in proprio, accollandosene tutti gli oneri e le spese relative.
In caso di manifestazioni personali, non potrà in nessun caso essere
citato il nome della "Locandina d'Arte", salvo esplicita autorizzazione
del Consiglio Direttivo.
Art. 14
La Locandina d'Arte non è in alcun caso e modo responsabile riguardo
a qualsivoglia impegno derivante da iniziative di cui al precedente art. 13.
Art. 15
Per le singole attività intraprese e deliberate dal Consiglio Direttivo,
il Consiglio stesso si riserva di stabilire l'eventuale contributo necessario
per la realizzazione delle attività.
Art. 16
I contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed accettati dai singoli soci,
per le manifestazioni o le iniziative,
dovranno essere onorati in via preventiva dagli interessati a richiesta del
tesoriere.
Art. 17
Spetta al Consiglio Direttivo individuare i luoghi e le sedi per le manifestazioni,
tuttavia i singoli soci possono segnalare eventuali possibilità da
esaminare.
L'adesione alle manifestazioni da parte dei soci comporta la loro accettazione
di quanto previsto da uno specifico Regolamento Mostre.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno bimestralmente.
Art. 18
Per la realizzazione di sedi o derivazioni del sodalizio Artistico su tutto
il territorio nazionale, dovrà essere esplicitamente deliberata l'operazione
dell'Assemblea, dopo aver individuato i relativi responsabili.
Nessuno può utilizzare il nome del Sodalizio Artistico "Locandina
d'Arte"senza autorizzazione scritta.
Art. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento o nello Statuto di
codesto Sodalizio Artistico si
applicano le norme del vigente Codice Civile sulle "Associazioni non
riconosciute".
Art. 20
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano
Il Presidente