Accademia Internazionale Umanitaria - di Lettere, Arti, Scienze
Locandina d'Arte
Milano

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REGOLAMENTO DEL SODALIZIO ARTISTICO
"LOCANDINA D'ARTE"

Art. 1
Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano la vita del Sodalizio Artistico della
"Locandina d'Arte".

Art. 2
Tutte le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal momento della costituzione
e successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3
Gli iscritti di codesto sodalizio, accettando il presente regolamento nel momento dell'adesione alla
Locandina d'Arte, si impegnano a farlo rispettare scrupolosamente in tutte le sue disposizioni,
segnalando tempestivamente al Consiglio Direttivo le eventuali inosservanze che possano arrecare
danno al Sodalizio stesso.

Art. 4
La mancata segnalazione delle inosservanze causerà la sospensione sia dell'Associato che ha commesso
l'inosservanza quanto di coloro che, pur a conoscenza, non ha provveduto alla segnalazione.

Art. 5
I Soci Fondatori, all'atto della fondazione, provvedono alla nomina dei responsabili della "Locandina d'Arte". Essi rimarranno in carica 5 (Cinque) anni, sino alla prossima elezione da effettuarsi in sede di un'apposita Assemblea, e sono rieleggibili.
Le cariche del Consiglio Direttivo hanno anch'essa durata quinquennale.

Art. 6
Le proposte delle cariche sociali dei singoli associati dovranno essere inoltrate per iscritto al Consiglio
Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 7
Il Regolamento rimane in vigore per tutta la durata del sodalizio Artistico.
Esso può essere modificato nel rispetto di quanto previsto negli Atti Costitutivi al Sodalizio e nello Statuto medesimo sulla base delle leggi vigenti, su base di apposita delibera dei soci.
Per l'attuazione delle modifiche di cui allo Art. 7 dovranno essere osservate le seguenti procedure:
a) richiesta scritta al Consiglio Direttivo, firmata almeno da dieci Soci, con esclusione delle deleghe.
b). Accertamento, da parte del Consiglio Direttivo, della compatibilità della richiesta con i fini e i principi
gestionali del Sodalizio Artistico, sanciti dagli atti costitutivi.
c). Convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare sulle modifiche giudicate proponibili dal Consiglio Direttivo.
d). Le modifiche approntate dall'Assemblea dei Soci entreranno immediatamente in vigore mediante
trascrizione sul "Libro Verbali".
e). Le modifiche dello Statuto, ove approvate, dovranno essere soggette a registrazione.
f). Non sono Proponibili modifiche all"Art. 4 dello STATUTO.

Art. 8
Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Soci Fondatori, e anche i soci eletti dall"Assemblea, secondo le disposizioni dello Statuto.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo non potrà in nessun caso assumere impegni eccedenti le attività previste dagli atti costitutivi
e/o le disponibilità di cassa.
Resta inderogabilmente ogni assunzione di responsabilità di altri organi e/o soci del Sodalizio Artistico.

Art. 10
Nel caso di contraddizioni riscontrabili tra gli atti costitutivi e successive delibere degli organi del sodalizio, prevarranno le disposizioni dell"atto costitutivo e saranno considerate nulle le delibere contrastanti le citate disposizioni o eccedenti i limiti stabilite le disposizioni stesse.

Art. 11
E" facoltà degli organi del sodalizio di proporre è deliberare modifiche della quota associativa annuale e fissare
l 'entità della quota per gli anni successivi.
È altresì facoltà degli organi del sodalizio Artistico di fissare il termine per il rinnovo delle iscrizioni.

Art. 12
Nessuna delle attività sancite dallo Statuto può costituire motivo d’ assunzione d’ impegni e di responsabilità per i soci di misura eccedente e le disponibilità di cassa.
I relativi impegni e responsabilità, per la parte non coperta dalle disponibilità effettive di cassa, si intendono a carico completo ed esclusivo dei promotori e a loro titolo personale.

Art. 13
I soci hanno facoltà di allestire, promuovere e realizzare mostre ed esposizioni in proprio, accollandosene tutti gli oneri e le spese relative.
In caso di manifestazioni personali, non potrà in nessun caso essere citato il nome della "Locandina d'Arte", salvo esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14
La Locandina d'Arte non è in alcun caso e modo responsabile riguardo a qualsivoglia impegno derivante da iniziative di cui al precedente art. 13.

Art. 15
Per le singole attività intraprese e deliberate dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riserva di stabilire l'eventuale contributo necessario per la realizzazione delle attività.

Art. 16
I contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed accettati dai singoli soci, per le manifestazioni o le iniziative,
dovranno essere onorati in via preventiva dagli interessati a richiesta del tesoriere.

Art. 17
Spetta al Consiglio Direttivo individuare i luoghi e le sedi per le manifestazioni, tuttavia i singoli soci possono segnalare eventuali possibilità da esaminare.
L'adesione alle manifestazioni da parte dei soci comporta la loro accettazione di quanto previsto da uno specifico Regolamento Mostre.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno bimestralmente.

Art. 18
Per la realizzazione di sedi o derivazioni del sodalizio Artistico su tutto il territorio nazionale, dovrà essere esplicitamente deliberata l'operazione dell'Assemblea, dopo aver individuato i relativi responsabili.
Nessuno può utilizzare il nome del Sodalizio Artistico "Locandina d'Arte"senza autorizzazione scritta.

Art. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento o nello Statuto di codesto Sodalizio Artistico si
applicano le norme del vigente Codice Civile sulle "Associazioni non riconosciute".

Art. 20
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano

Il Presidente


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